Priorità tematiche

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Priorità tematiche

Nella prima fase della sua attività (fino al 2027), l’ISDU si focalizza in via prioritaria su quattro tematiche. Si tratta di ambiti trasversali riguardanti diversi diritti umani, il cui studio può quindi avere un vasto impatto.
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L’ISDU detiene un mandato generale di tutela e promozione dei diritti umani in Svizzera, ma dato che i mezzi a sua disposizione sono limitati deve darsi precise priorità. 

A luglio 2024, nel quadro di un processo di definizione strategica e sulla base delle raccomandazioni di uno studio commissionato nel 2023, sono state determinate quattro priorità tematiche. Le attività dell’ISDU si articoleranno fino al 2027 attorno a queste priorità, senza tuttavia escludere altri temi. L’ISDU si riserva infatti la facoltà di intervenire in qualsiasi ambito qualora lo ritenga opportuno e necessario.  

Le quattro tematiche individuate sono trasversali e non riguardano dunque uno specifico diritto umano, una precisa convenzione o un determinato gruppo di persone, ma permettono di affrontare questioni che si pongono in diversi ambiti dei diritti umani.  

Diritti umani e democrazia 

I diritti umani limitano la democrazia al punto di generare frizioni? O rappresentano piuttosto una condizione essenziale affinché una democrazia possa funzionare? Oppure, viceversa, sono i principi democratici a essere indispensabili per l'attuazione dei diritti umani? Possono forse coesistere entrambi gli aspetti, ossia le tensioni e l’interdipendenza?  

Queste domande sono rilevanti per tutte le democrazie al fine di valutare l’effettività dei diritti umani e il loro radicamento sociale. Lo sono a maggior ragione per una democrazia diretta come quella della Svizzera, dove in particolare gli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani sono spesso criticati in nome della necessità di rispettare la «volontà popolare». Comunque sia, l’importanza attribuita ai diritti umani in Svizzera dipende dal sostegno democratico di cui godono in seno alla società.  

Alcuni possibili sottotemi sono:  

  • Rapporti tra democrazia (soprattutto democrazia diretta) e diritto internazionale  

  • Rapporti tra iniziative popolari e diritti umani, in particolare nell’ottica della dichiarazione di nullità delle iniziative  

  • Ruolo del “controllo di costituzionalità” in Svizzera e possibili meccanismi sostitutivi (per esempio organi di mediazione)  

  • Inclusione delle persone prive del tutto o in parte dei diritti politici in Svizzera (persone con disabilità mentale, giovani e persone senza diritti civici) 

Federalismo e diritti umani  

La Confederazione si impegna, nel quadro di convenzioni internazionali, ad applicare determinate norme in materia di diritti umani. In Svizzera, però, la competenza per ambiti quali la polizia, le istituzioni penitenziarie le strutture sanitarie ecc. spetta ai Cantoni. Come trasporre quindi gli impegni internazionali sul piano cantonale? In che modo gli organi internazionali possono disporre di un quadro della situazione nei Cantoni? Come vanno gestite le differenze cantonali nell’ottica dell’attuazione dei diritti umani? Quale ruolo svolgono i Comuni ai fini della protezione e della promozione dei diritti umani? 

Il federalismo è un laboratorio di buone pratiche in materia di diritti umani. Al tempo stesso ne rende tuttavia più complessa la protezione, dato che è difficile applicare norme e raccomandazioni internazionali in un contesto federalista. Non a caso, la Svizzera si sente spesso incompresa dagli organi internazionali in ragione del proprio federalismo.  

Alcuni possibili sottotemi sono:  

  • Ruolo dei Cantoni nelle procedure di rapporto agli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle raccomandazioni  

  • Garanzie previste da costituzioni cantonali in materia di diritti umani più avanzate rispetto a quelle sancite dal diritto federale e dal diritto internazionale, ma che trovano scarsa applicazione  

  • Buone pratiche di alcuni Cantoni nell’attuazione dei diritti umani più avanzate rispetto a quelle della Confederazione. Esempio del Cantone di Ginevra, che garantisce i diritti politici anche alle persone sotto curatela generale.  

  • Ruolo dei Comuni nelle attività a favore dei diritti umani, per esempio possibile ruolo della rete «Città per i diritti umani»  

Esternalizzazione della responsabilità in materia di diritti umani  

La responsabilità di proteggere i diritti umani incombe storicamente allo Stato. Questa concezione presuppone tuttavia che tutti i poteri essenziali siano in mano statale. I rapporti di forza odierni sono in realtà molto più complessi. La questione della responsabilità della protezione dei diritti va quindi affrontata sotto una nuova luce. 

In molti contesti, non sono più gli Stati a essere gli attori che maggiormente incidono sulla società, bensì, per esempio, i giganti della tecnologia. Inoltre, l’ambito d’intervento degli Stati – e delle aziende – è sempre meno riferibile a uno specifico territorio. Per esempio, la politica dell’asilo della Svizzera prende forma in alto mare e alle frontiere esterne dello spazio Schengen e alcuni ne auspicano addirittura la completa esternalizzazione verso il continente africano. Anche la politica climatica di uno Stato ha ripercussioni sul mondo intero e i conflitti, di natura ormai ibrida, non si svolgono unicamente sul campo di battaglia. Altre violazioni dei diritti umani avvengono nel ciberspazio e non sono quindi più riconducibili a un luogo geografico.  

Determinare a chi compete la responsabilità di far rispettare i diritti umani in situazioni dai contorni così fluidi è di centrale importanza per la loro futura effettività.  

Alcuni possibili sottotemi sono:  

  • Responsabilità delle catene del valore  

  • Esternalizzazione a fornitori privati di attività rilevanti per i diritti umani (servizi di sicurezza, servizi sanitari, trasporto di detenuti, attività di polizia, interrogatori, registrazione di dati, servizi di assistenza e accoglienza ecc.)  

  • Esternalizzazione a Stati terzi della politica climatica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  

  • Repressione e controlli transfrontalieri  

Discriminazioni multiple 

Esiste una convenzione contro il razzismo, un’altra concernente la protezione delle donne, un’altra ancora a tutela delle persone con disabilità... Tuttavia, in molti casi, la discriminazione non è riferibile a un’unica dimensione, ma a più fattori concomitanti, per esempio l’origine, il genere o le capacità attribuiti alle persone in questione.  

Simili forme di discriminazione possono essere comprese e contrastate solo se affrontate tenendo conto della loro molteplice natura. Per le vittime, queste situazioni sono particolarmente dolorose, poiché toccano più tratti costitutivi della loro identità.  

L’ISDU promuove e tutela i diritti umani nel loro insieme e non solo quelli connessi agli interessi di un determinato gruppo di popolazione. Ritiene quindi di essere l’istituzione appropriata per dare visibilità alle discriminazioni multiple e individuare piste di miglioramento.  

Alcuni possibili sottotemi sono:  

  • Donne e diritto della migrazione; per esempio accesso a possibilità di migrazione legali e facoltà di presentare domande di protezione  

  • Povertà e diritti umani  

  • Discriminazione algoritmica  

  • Orientamento sessuale nell’ambito del diritto d’asilo